Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 40


Lavori e restauri
Allorché nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire restauro o lavori di qualsivoglia natura, anche, se si tratta d'immobili, di semplice adattamento, dovrà inviare al sovrintendente la domanda coi relativi progetti per ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i restauri o lavori proposti siano dannosi alla cosa o in qualunque modo ne attenuino o ne menomino il carattere o l'interesse. Può anche il Ministero respingere in tutto o in parte i progetti presi in esame, e sostituirvene altri redatti dalla sovrintendenza.

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