Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 186


Per le differenze provenienti da errore di calcolo nella applicazione della tassa di esportazione o nella riscossione di essa, tanto il Governo quanto il contribuente hanno reciproco diritto a rimborso, nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 15 e 16 della legge doganale, e 93 e se relativo regolamento.

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