Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 183


Nei mesi di luglio, ottobre e aprile le Intendenze di finanza invieranno al Ministero della pubblica istruzione un prospetto nel quale saranno indicate le somme riscosse nel precedente trimestre, da ciascun ricevitore del registro della rispettiva ricevitoria provinciale e versate come sopra, per i titoli seguenti:
a) quota dovuta allo Stato sul valore delle cose rinvenute in seguito a scavi o a scoperte fortuite di antichità;
b) pene pecuniarie per violazione alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364 (escluse quelle relative all'esportazione all'estero);
c) indennità stabilita dagli art. 32 a seguito di violazione degli artt. 2, 5 e 6 della L. 20 giugno 1909, per danni a cose immobili o tali per destinazione a seguito della violazione degli artt. 12 e 13 punita dall'art. 34 della legge; per la trasgressione contemplata dall'art. 2 della L. 23 giugno 1912, n. 688, ovvero per danni in occasione di scoperte archeologiche come agli artt. 17, 18 e 35 della L. 20 giugno 1909, n. 364.
Nel prospetto saranno indicati il nome del debitore, il titolo del debito e l'ammontare della somma riscossa.

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