Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 177


Nel caso in cui alcuno tentasse esportare fraudolentemente valendosi di documenti contraffatti e alterati in qualsiasi modo, ovvero con cassa sostituita o di cui apparissero rimosso o cambiato il coperchio o alcuno dei lati, la dogana, sequestrate le cose in esportazione e dichiarato il contrabbando, redigerà verbale e deferirà l'esportatore al Procuratore del Re per l'applicazione, oltre quelle del contrabbando, delle maggiori pene stabilite, nei singoli casi, dal Codice penale.
Ugualmente procederà nel caso in cui nei colli fossero, a scopo di praticare sostituzioni, manomessi i piombi o la legatura.
Copia del verbale, redatto dalla dogana, e degli atti relativi verrà rimessa al Ministero della istruzione.

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