Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 171


Per le cose provenienti a mezzo di pacco postale il certificato d'importazione temporanea potrà essere concesso dall'ufficio di esportazione su richiesta dell'interessato, anche quando l'invio sia stato fatto direttamente all'ufficio della dogana, purché:
a) il pacco abbia ancora integri i suggelli;
b) dai timbri o da altri documenti postali o doganali risulti che non è stato ricevuto dal destinatario da oltre 15 giorni;
c) siano stati pagati i dazi doganali di confine;
d) il pacco corrisponda per peso, dimensioni e volume alle indicazioni risultanti dai documenti postali e doganali.
Nel certificato d'importazione temporanea che verrà rilasciato, si farà esplicita annotazione delle circostanze di cui sopra.
Nei casi di cui sopra, l'operazione eseguita presso l'ufficio di esportazioni o la biblioteca terrà luogo di operazione doganale.

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