Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 160


Nei casi in cui siano presentati alla dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti pel contrabbando, la dogana inviterà l'interessato a sborsare le spese per l'invio di essi al più vicino ufficio di esportazione, o biblioteca, o ad altro a scelta dell'interessato, ove questi dovrà compiere tutte le operazioni indicate nei casi precedenti.
L'invio sarà fatto a rischio e pericolo dell'esportatore, dalla dogana, che apporrà sui colli i suoi piombi e ne darà avviso all'ufficio o alla biblioteca.
I diritti di magazzinaggio sono a carico dell'interessato.
Ove questo si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di cui sopra, la dogana spedirà i colli in porto assegnato e a rischio e pericolo dell'interessato, al r. museo o galleria o biblioteca più vicina, dove senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione saranno ritenuti e non verranno restituiti al proprietario che contro il pagamento di tutte le spese e diritti.

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