Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 156


Nella verifica dei colli si seguiranno le norme degli artt. 136, 137 primo comma e 138 del presente regolamento. La verifica medesima potrà anche seguire da parte di un solo funzionario.
Quando nella verifica si riscontri che per un mero equivoco e in piena buona fede fu denunciato per moderno un oggetto antico, l'esportatore dovrà sostituire la denuncia di cui al presente art. con quella dell'art. 134.
Ove il caso di cui al precedente comma si verifichi presso uno degli uffici speciali creati in virtù dell'art. 46 della L. 27 giugno 1907, n. 386, la cassa chiusa, legata e sigillata coi piombi verrà, a spese dell'interessato, inviata all'ufficio di esportazione da lui designato.

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