Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 141


Sul parere dell'ufficio di esportazione il Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritto di acquisto.
Quando il prezzo denunciato, su cui tale diritto si esercita, non eccede le lire 500, l'ufficio di esportazione ne darà notizia prima ancora che al Ministero, al sovrintendente o al direttore dell'Istituto dal quale la cosa potrebbe essere utilmente acquistata, affinché, se lo ritiene opportuno, provveda nei modi di cui all'articolo 22 del presente regolamento. In questo caso il sovrintendente o il direttore predetto avrà tutte le facoltà attribuite dalla presente sezione al Ministero dell'istruzione.

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