Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 125


Quando risulti che non sia stata data immediata e completa denuncia di scoperte fortuite; ovvero che lo scopritore o il detentore di esse abbia manomessa, o sostituita, o trafugata, o deturpata, o comunque danneggiata taluna delle cose scoperte, o abbia proceduto a rimozioni o a lavori senza osservare le prescrizioni dell'art. 118, o in ogni caso ricorra anche soltanto il pericolo dei danni o delle trasgressioni surricordate, il sovrintendente promuoverà i provvedimenti di cui all'art. 123.

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