Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 110


La revoca della licenza è decisa dal Ministero, su relazione del sovrintendente, il quale ne darà partecipazione al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per la sospensione che avesse preceduta la revoca, salvo i diritti al rimborso e alla eventuale partecipazione di cui al quarto comma dell'art. 17 della L. 20 giugno 1909, n. 364.
Disposta la revoca per tutti gli ulteriori atti si seguiranno le norme della sezione precedente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 110"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti