Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 106


Lo scavo potrà essere sospeso:
a) per eseguire lavori di conservazione, studi, rilievi, disegni, fotografie, calchi e altre riproduzioni a servizio dell'Amministrazione;
b) per la scoperta di ruderi o monumenti immobili dei quali il sovrintendente, in esecuzione dell'art. 6 della L. 20 giugno 1909, n. 364, creda opportuno proporre al Ministero l'espropriazione;
c) quando il sovrintendente intenda di proporre al Ministero la revoca della licenza;
d) per tutte le cause per cui può essere ritirata la licenza.
Della sospensione sarà elevato processo verbale, in cui si accenneranno anche le cause che vi hanno dato luogo. Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero.

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