Vendita di beni di soggetti privati


Il contratto di vendita ad effetti reali (che attua il trasferimento giuridico del bene per effetto del semplice consenso delle parti) posto in essere da privati può riguardare diversi tipi di beni ed essere fiscalmente rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi, sia dell’IVA e delle altre imposte indirette.

Per soggetti privati si intendono le persone fisiche se i proventi non sono conseguiti nell’esercizio di imprese, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente; le società semplici e le associazioni professionali; gli enti non commerciali se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale; le ONLUS se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale.

Di regola, l’individuazione del momento al quale imputare il provento e pagare il relativo tributo rileva per le imposte sui redditi (periodo d’imposta) e per l’IVA (momento impositivo). Invece, per l’imposta di registro individuare il momento in cui si realizza il presupposto impositivo (trasferimento del bene) è utile per la verifica dei termini di decadenza dell’azione di accertamento e verifica della Finanza.

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