Regime fiscale della ratifica



nota1 Ai fini dell’imposta di registro, se l’operazione giuridica complessiva è realizzata mediante una pluralità di atti ovvero attraverso un procedimento negoziale complesso, un solo atto è soggetto all’imposta proporzionale di registro mentre gli altri sono soggetti ad imposta fissa. Di conseguenza, anche l’atto di ratifica (cui la legge equipara la convalida e conferma, anche se civilisticamente sono atti diversi) è soggetto ad imposta fissa e non proporzionale, salvo le seguenti deroghe (art. 30, D.P.R. n. 131/1986):

a) se gli atti principali non sono stati registrati (art. 22, D.P.R. n. 131/1986). In tal ipotesi ricorre la fattispecie dell’enunciazione, vale a dire che se nell’atto di ratifica sottoposto a registrazione sono enunciate disposizioni contenute in un altro atto non precedentemente registrato, le disposizioni enunciate vanno assoggettate ad imposta proporzionale di registro (salvo applicazione delle sanzioni se l’atto era da registrare in termine fisso);

b) per gli atti traslativi della proprietà se è pattuito un corrispettivo a carico dell’acquirente, pagato:
  • contestualmente, l’imposta si applica con l’aliquota propria dell’atto ratificato, convalidato o confermato;
  • non contestualmente ma solamente promesso, è dovuta l’imposta maggiore tra quella del 3% prevista per l’assunzione dell’obbligazione di pagamento (art. 9 Tariffa parte I) e l’imposta stabilita per il negozio da ratificare, convalidare o confermare;

c) per gli atti traslativi della proprietà se è pattuito un corrispettivo a carico dell’alienante, pagato:
  • contestualmente, è dovuta l’imposta prevista per la quietanza pari allo 0,50% (art. 6 Tariffa, parte I);
  • non contestualmente, è dovuta l’imposta per l’assunzione dell’obbligazione pari al 3% (art. 9 Tariffa, parte I);

d) per gli atti non traslativi della proprietà se è pattuito un corrispettivo, a carico dell’acquirente o del venditore, pagato:
  • contestualmente, è dovuta l’imposta prevista per la quietanza pari allo 0,50% (art. 6 Tariffa, parte I);
  • non contestualmente, è dovuta l’imposta per l’assunzione dell’obbligazione pari al 3% (art. 9 Tariffa, parte I).

Note

nota1

Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa e non è dovuta IVA in quanto la ratifica non comporta trasferimento della proprietà.
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