Ai fini dell’imposta di registro, occorre
distinguere tra procure
speciali per il compimento di un unico atto, procure
generali e procure irrevocabili senza obbligo di rendiconto.
Invece, la procura c.d.
cumulativa, che contiene tante procure quanti sono i deleganti e riguarda non un unico affare di interesse comune, ma affari distinti e separati dei singoli deleganti, è soggetta alla stessa disciplina dell’imposta di registro prevista per ogni specifica procura.
Procure speciali per il compimento di un unico atto (art. 11, comma 7, D.P.R. n. 131/1986)
Le procure speciali rilasciate per il compimento di un unico atto costituiscono parte integrante dell’atto e, quindi, non sono soggette ad autonoma tassazione. Infatti, la procura deve obbligatoriamente restare annessa all’atto in originale o in copia, salvo che l’originale o la copia si trovi negli atti del notaio rogante (art. 51, n. 3, legge 16 febbraio 1913, n. 89), con la conseguenza che la procura, oltre a costituire parte integrante dell’atto, non è soggetta a registrazione ex art. art. 6, D.P.R. n. 131/1986
nota1.
È, tuttavia, in facoltà del contribuente procedere alla registrazione volontaria con pagamento dell’imposta fissa.
Procure generali (art. 11 tariffa parte I, D.P.R. n. 131/1986)
A differenza delle procure speciali, le procure generali scontano un differente regime fiscale e precisamente:
- se redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata vanno registrate in termine fisso e sono soggette ad imposta fissa di registro;
- se redatte per scrittura privata non autenticata sono soggette a registrazione solo in caso d’uso, con pagamento dell’imposta fissa di registro.
Procura irrevocabile senza obbligo di rendiconto (art. 33, comma 1, D.P.R. n. 131/1986)
La procura irrevocabile senza obbligo di rendiconto è soggetta alla stessa imposta di registro prevista per l’atto per la quale è stata conferita.
Note
nota1
Cfr. C.M. 20 gennaio 1999, n. 21/E.
top1