In ragione del principio di
alternatività tra IVA ed imposta di registro, se l’atto è concluso tra
privati è soggetto solo ad imposta di registro (artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986).
I negozi sottoposti a condizione
sospensiva sono atti ad efficacia differita all’avveramento della condizione che vanno inizialmente registrati a tassa fissa e
successivamente, al verificarsi della condizione, è dovuta la
differenza tra l’imposta prevista al momento di formazione dell’atto e quella fissa già pagata in sede di registrazione (art. 27, D.P.R. n. 131/1986).
La valutazione della base imponibile deve tener conto del valore
venale alla
data del trasferimento della proprietà (art. 43, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).
Le parti contraenti sono obbligate in
solido al pagamento dell’imposta quando si verifica la condizione
sospensiva.
Voce correlata in diritto civile
La condizione: definizione