Regime fiscale della condizione: imposta di registro



In ragione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, se l’atto è concluso tra privati è soggetto solo ad imposta di registro (artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986).

I negozi sottoposti a condizione sospensiva sono atti ad efficacia differita all’avveramento della condizione che vanno inizialmente registrati a tassa fissa e successivamente, al verificarsi della condizione, è dovuta la differenza tra l’imposta prevista al momento di formazione dell’atto e quella fissa già pagata in sede di registrazione (art. 27, D.P.R. n. 131/1986).

La valutazione della base imponibile deve tener conto del valore venale alla data del trasferimento della proprietà (art. 43, lett. a), D.P.R. n. 131/1986).

Le parti contraenti sono obbligate in solido al pagamento dell’imposta quando si verifica la condizione sospensiva.

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