La natura del contratto preliminare
nota1 di produrre esclusivamente effetti obbligatori (obbligo di concludere il contratto definitivo) ne comporta l’
esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta (artt. 1, 2 e 6, D.P.R. n. 633/1972).
Tuttavia, per
accertare che si tratti veramente di contratto preliminare e che non sia corrisposto un corrispettivo in acconto del futuro prezzo, sempreché le operazioni economiche siano poste in essere da soggetti IVA (diversamente si applicherebbe l’imposta di registro, cfr. artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986), è opportuno esaminare:
- il momento e le modalità di pagamento con riguardo anche alla qualificazione del contratto;
- le clausole e pattuizioni inserite spesso dalla prassi nel contratto preliminare di vendita di immobili e rilevanti ai fini del tributo;
- le clausole accessorie: caparra confirmatoria, penitenziale, riserva di nomina;
- cessione del preliminare;
- risoluzione del preliminare.
Note
nota1
La natura di contratto preliminare o definitivo va considerata con riguardo alla volontà manifestata dalle parti e non in ragione del mero nomen iuris (Cass. 22 maggio 1992, n. 6164; Comm. trib. centr. 20 marzo 1987, n. 2321). Vedi anche la voce
Interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registrotop1