Recesso nel contratto a distanza o al di fuori dei locali commerciali



L'art. 64 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) dettato in tema di contrattazioni a distanza ovvero negoziate al di fuori dei locali commerciali, prevede che il consumatore abbia il diritto di recedere senza alcuna penalità e senza che debba specificarne il motivo entro il termine di dieci giorni lavorativi, la cui decorrenza è variamente articolata, a seconda se si tratti di acquisto di beni o di servizi.

Quando il fornitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di informativa di cui all'art.47 (per i contratti conclusi fuori dall'esercizio commerciale) dagli artt. 52, I comma, lettere f) e g), e 53 del citato provvedimento normativo (per i contratti a distanza), il termine è ex III comma art.65 Codice del consumo, rispettivamente, di sessanta giorni e di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto nota1. Analogo allungamento del termine ha luogo per l'ipotesi in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso (IV comma).

Ai sensi del II comma dell'art.64 in esame, il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Fa seguito il III comma in considerazione, prevedendo che, qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, sempre entro il termine di 10 giorni, della merce ricevuta.

Il momento di iniziale di decorrenza del termine per recedere dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali decorre, ex art.65 Codice del consumo:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'art. 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

Analogamente, p er i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi del II comma dell'art.65 :
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Gli effetti dell'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso sono scolpiti dall'art.66 Codice del consumo. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'art. 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'art. 67 del Codice.

Quest'ultima norma prevede, nel caso in cuisia avvenuta la consegna del bene, che il consumatore sia tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

E' infine il caso di rammentare che, in tema di servizi finanziari ai consumatori, l'art. 11 , D.Lgs. 19 agosto 2005, n.190 appronta una disciplina specifica. In particolare, il termine per esercitare il relativo diritto, anche senza motivo giustificativo e senza dover corrispondere alcuna penale, è di quattordici giorni. L'effetto dei contratti afferenti ai servizi di investimento è sospesa nel predetto arco temporale.

Cosa accade se, nonostante l'esercizio del diritto di recesso qui in esame, l'azienda esegua la prestazione? La questione si pone come specialmente rilevante in tutti quei casi (contratti di somministrazione di servizi essenziali come gas/energia) in cui l'accesa competizione tra gestori di rete pone problemi di ripristino del precedente rapporto. Al riguardo è stato deciso che il fornitore che, contrariamente a buona fede, insista nell'attuazione del contratto, sia tenuta a risarcire al consumatore il danno non patrimoniale per lo stato di apprensione determinatosi (Giudice di Pace di Pisa, sent. n. 624/2016).

Note

nota1

La disposizione è sostanzialmente reiterativa degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, emanato in attuazione della direttiva CEE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Si tratta di disposizioni normative dettate dalla esigenza di ampliare la tutela dei contraenti deboli, in particolar modo prevenendo l'abuso dei produttori a danno dei consumatori: cfr.Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.397.
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  • Integrazione della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari nel Codice del consumo


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