Rappresentanza indiretta



Il concetto di rappresentanza indiretta corrisponde a quello di una imputazione mediata della condotta giuridicamente rilevante di un soggetto ad un altro. Il mandatario senza rappresentanza pone in essere un atto solo per conto (e non in nome) di un altro soggetto. Tizio acquista da Sempronio un appartamento per conto di Caio, al quale in seguito dovrà farne trasferimento. Nella rappresentanza indiretta si ha pertanto il mero compimento di un'attivitá nell'interesse altrui senza che intervenga la spendita del nome del rappresentato, al quale pertanto non viene ad imputarsi direttamente nota1L'elemento differenziale tra le due forme di rappresentanza si rinviene proprio nella attitudine alla diretta produzione di effetti in capo al rappresentato (rappresentanza diretta) contrapposta alla necessitá di un apposito atto di trasferimento della situazione giuridica conseguita dal rappresentante per conto del rappresentato (rappresentanza indiretta) nota2.

La riferita descrizione merita di essere meglio precisata alla luce della normativa positiva.

Se è vero, come si è detto, che nell'ipotesi di acquisto di un bene immobile occorrerà un duplice trasferimento del diritto, senza che vi sia la possibilità da parte del mandante di intervenire in alcun modo presso il terzo con il quale il mandatario abbia contrattato (cfr. art. 1705 I° comma cod.civ. apri ), questa indipendenza di rapporti non è così assoluta in relazione a differenti situazioni giuridiche.

Così il mandante, in sostituzione del mandatario, non soltanto ha la possibilità di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (art. 1705 n.2 cod.civ.), ma anche quella di rivendicare le cose mobili acquistate dal mandatario .

Si noti che, in quest'ultimo caso, il mandatario non ha speso il nome del mandante, eppure la legge gli fornisce un'eccezionale legittimazione in ordine alla rivendica di un bene, la cui proprietà risulta essere in capo al mandatario nota3.

L'art. 1707 cod.civ. prevede inoltre, in forza di specifici presupposti l'insensibilità dei beni mobili e dei crediti acquistati dal mandatario e destinati ad essere trasferiti al mandante.

Nell'ambito della rappresentanza indiretta spesso viene ricondotta l'intestazione fiduciaria (Cass.Civ. Sez. I, 10768/95 ). Si badi alla limitata analogia con l'istituto del trust, noto nei paesi di common law, tuttavia recepito nel nostro ordinamento in forza della Convenzione dell'Aja in data 1 luglio 1985 ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989 n.364  . Nell'ambito di questa figura un soggetto, denominato costituente o disponente (settlor) investe un altro soggetto (trustee) della proprietà dei beni dettandone le regole, la disciplina dell'amministrazione e la finalità nonchè il beneficiario della disposizione.

Note

nota1

Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.271.
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nota2

In questo senso Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.227.
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nota3

Il rapporto contrattuale infatti si instaura soltanto tra il mandatario ed il terzo contraente. Sebbene la legge riservi alcune facoltà direttamente in capo al mandante (rappresentato indiretto), occorre ancora ribadire che questi non è parte formale e neppure parte sostanziale del contratto: cfr. Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.122.

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Bibliografia

  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972

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