Rapporto tra stipulante e terzo, imposta sulle donazioni



Il legislatore fiscale ha definitivamente reintrodotto l’imposta di donazione nota1 (e successione) sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione (art. 2, comma 47-54, D.L. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, modificato ex art. 1, comma 77-79, legge n. 296/2006).

Con riferimento al contratto a favore del terzo, se l’interesse dello stipulante all’attribuzione al terzo è donandi causa, vale a dire se la causa del rapporto sottostante al contratto a favore del terzo è una donazione indiretta, occorre verificare se sussistono i presupposti per la tassazione con l’imposta sulle donazioni.

Costituiscono donazioni indirette tutte quegli atti che, attuati con spirito di liberalità, giungono allo stesso risultato delle donazioni tipiche (cioè quelle redatte per atto pubblico e che comportano arricchimento del donatario ed impoverimento del donante). Ad esempio, se lo stipulante, per un interesse meramente affettivo, stipula un contratto di compravendita di immobile pagando il prezzo e con trasferimento della proprietà a favore di un terzo.

Note

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In precedenza, a decorrere dalle donazioni effettuate dal 25 ottobre 2001, la disciplina dell’imposta di donazione era radicalmente diversa (art. 13, comma 1; art. 17 comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383).
L’imposta era sempre esclusa, indipendentemente dal valore, per le donazioni, altre liberalità e donazioni indirette (ad esempio, rinuncia pura a beni o diritti in genere) effettuate a favore del coniuge, discendenti in linea retta (padre/figlio, nonno/nipote), altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, cugini).
Se la liberalità era effettuata a favore di soggetti diversi dal coniuge, discendenti in linea retta, parenti fino al quarto grado, l’imposta era esclusa solo se il valore della liberalità a favore del beneficiario non superava euro 180.759,91. Se il valore della liberalità superava euro 180.759,91, il beneficiario doveva pagare, sul valore dei beni donati eccedente euro 180.759,9, l’imposta di registro nella stessa misura stabilita per gli atti traslativi a titolo oneroso a seconda del tipo di bene (cfr. Tariffa par. I D.P.R. n. 131/1986). La franchigia di euro 180.759,91 (elevata ad euro 516.456,89 per i portatori di handicap grave ex lege n. 104/1992) esente da imposta spettava a ciascun beneficiario una sola volta, cioè la franchigia riguardava l’ammontare complessivo delle liberalità che lo stesso beneficiario riceveva dallo stesso soggetto.
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