Contratto a favore di terzo ''donandi causa''



È preferibile quella dottrina secondo cui il contratto a favore del terzo con effetti reali donandi causa è soggetto ad unica tassazione con una sola aliquota di trasferimento, in quanto attua l’immediato trasferimento del diritto al terzo a titolo di donazione indiretta e non già un doppio passaggio della proprietà (negozio principale di trasferimento e donazione indiretta) nota1.

In generale, pertanto, le donazioni indirette vanno tassate con l’imposta proporzionale di registro da applicare al negozio giuridico di base (principale) che ha prodotto gli effetti indiretti. Infatti, nel contratto a favore di terzi la deviazione di tutti o parte degli effetti contrattuali dallo stipulante al terzo comporta un’unica attribuzione patrimoniale a carico del promittente ed a favore del terzo, che può essere a titolo oneroso o a titolo di liberalità.

L’inammissibilità di una doppia tassazione trova conferma:
  • nell’art 1. comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990 secondo cui “Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • nell’art. 56-bis, D.Lgs. n. 346/1990 che, ponendo quale condizione per l’accertamento della donazione indiretta l’“autodichiarazione dell’interessato”, implicitamente conferma quanto disposto dal su citato art. 1, comma 4-bis che esclude l’applicazione del’imposta se l’atto principale è soggetto ad imposta proporzionale di registro o a IVA.

In sintesi, non sono tassate le donazioni indirette, già soggette ad imposizione in base al negozio principale con applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’IVA, indipendentemente dall’ulteriore risultato indiretto perseguito dalle parti (ad esempio, acquisto di immobile pagato da Tizio con intestazione a favore di Caio) nota2.

Note

nota1

Cfr. Iaccarino, Donazioni indirette. Profili tributari e disciplina dell’imputazione, della collazione e della riduzione, in Notariato, 2007, 269; Petrelli, Formulario notarile commentato, Vol. II, Milano, 2000, 331.
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nota2

Cfr., in tal senso, Marrese, Consiglio Nozionale del Notariato in Studio, n. 383-2008/C.
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