Pretura di Pietrasanta del 1990 (20/09/1990)


Anche durante le fasi di esecuzione di un contratto di appalto il committente, qualora continui ad avere la disponibilità materiale dell'immobile utilizzandolo per la propria attività imprenditoriale, è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare pregiudizi a terzi, e non può esonerarsi dalla responsabilità sul presupposto dell'esistenza di una clausola contrattuale con l'appaltatore nella quale si prevede per il committente l'esonero da ogni responsabilità per danni arrecati a terzi.

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