Pretura di Foligno del 1984 (01/11/1984)
Costituisce attività pericolosa la produzione di energia elettrica ottenuta mediante canali idrici profondi, nè segnalati, nè recintati.A norma dell'art. 2050 c.c. si integra responsabilità per attività pericolosa per la stessa natura di essa e per i mezzi cui tramite si realizza, salvo la prova da parte del soggetto cui si riferisce la responsabilità di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso.