Poteri ed obblighi del sostituito (sostituzione fedecommissaria)



Ai sensi del IV comma dell'art.692 cod.civ. l'efficacia del fedecommesso è subordinata all'adempimento degli obblighi di assistenza dell'incapace da parte delle persone o degli enti che ne hanno la cura. La sostituzione fedecommissaria è infatti ispirata alla protezione del soggetto interdetto: appare evidente che, nella misura in cui sia difettata o si sia rilevata insufficiente la tutela di tale interesse, parallelamente cada il beneficio in favore del sostituito. Non è indifferente osservare anche che detto beneficio può reputarsi spettante, ai sensi del III comma delle norma in commento, proporzionalmente a chi si sia occupato dell'incapace, con una valutazione che, proprio in considerazione di questo aspetto, non può non essere postuma.

Ciò premesso, non è irrilevante domandarsi se il sostituito sia gravato da una vera e propria obbligazione avente ad oggetto la prestazione di cure e di assistenza. Rispondere al quesito non è invero semplice. Giova preliminarmente osservare come l'ordinamento gravi determinati soggetti, quali il tutore, il protutore, il genitore esercente la potestà di uno specifico obbligo di assistenza e di cura dell'incapace loro affidato sia sotto il profilo personale, sia dal punto di vista degli interessi patrimoniali nota1. Il quesito che qui si agita può dunque porsi nel senso se, al di là dei principi specifici propri della tutela e della potestà genitoriale, è prospettabile una obbligazione aggiuntiva ed eventualmente autonoma che veda nel sostituito un soggetto obbligato in senso tecnico nota2.

In astratto possono prospettarsi più soluzioni. In un primo senso potrebbe farsi leva sulla natura obbligatoria della condotta del sostituito. Ne seguirebbe la possibilità di agire per l'ipotesi di inadempimento, sia nel senso dell'eventuale risoluzione del beneficio, sia instando per l'adempimento dell'obbligo di cura e di assistenza. L'art. 692 cod.civ. non contiene, tuttavia, alcuna espressione dalla quale sia ritraibile una siffatta vincolatività. Per questo motivo v'è chi reputa possa farsi ricorso alla figura dell'onere o modo nota3. Il sostituito non sarebbe obbligato ad adoperarsi curando l'istituito, ma soltanto comportandosi in questo modo riuscirebbe a conseguire il lascito di cui al fedecommesso nota4. Prescindendo dall'osservazione secondo la quale, così configurando l'onere, si rischia di sovrapporre alla nozione di esso quale peso apposto ad una liberalità, quella di onere quale situazione soggettiva passiva, l'opinione non pare condivisibile. Ciò non tanto perchè l'onere è un peso, una limitazione ad una liberalità imposta in favore ordinariamente di terzi indeterminati, dal momento che è ben possibile che il soggetto cui esso profitta sia individuabile, quanto perchè il medesimo deduce pur sempre una condotta vincolata. Quand'anche non si potesse giungere fino alla risoluzione della liberalità (perchè non prevista dal disponente) sarebbe pur sempre possibile per gli interessati instare per l'adempimento. E' discutibile che tutto questo sia praticabile nell'ipotesi in esame, ragion per la quale parrebbe più appropriato fare riferimento alla nozione di condizione. Come è noto la clausola condizionale sospende (o risolve), ma non obbliga. Questa costruzione sembra, inoltre, in perfetta armonia con il tenore letterale della parte finale dell'art. 692 cod.civ., ai sensi del quale la sostituzione è "anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza" nota5. E' letterale il riferimento alla dimensione effettuale della disposizione, conformemente alla natura giuridica della condizione.

Note

nota1

Nel concetto di cura deve comprendersi non solo l'assistenza materiale (comprensivo di vitto, alloggio, cure mediche, etc.), ma anche quella morale e spirituale. Anzi quest'ultima cura ha particolare rilevanza perché deve essere prestata direttamente dal sostituito, mentre quella materiale potrebbe, almeno in parte, essere attuata a mezzo di altri soggetti (Amato-Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979, p.51).
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nota2

Sembra che la funzione di cura dell'incapace assunta dal sostituito sia disgiunta e si differenzi da quella di vigilanza sul sostituito rimessa al tutore ed al protutore, senza peraltro che sia esclusa l'eventuale coincidenza nello stesso soggetto di quest'ultima funzione con la designazione del testatore in qualità di sostituito: cfr. Benedetti, in Comm. alla riforma del dir. di fam., vol.I, Padova, 1977, p.893.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.583.
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nota4

Così Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1164.
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nota5

In questo senso sembrebbero esprimersi anche Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.533 e Bernardi, La sostituzione fedecommissaria, in Le successioni testamentarie (cod.civ.624-712), a cura di Bianca, in Giur. sist.civ. e comm., Torino, 1983, p.405.
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Bibliografia

  • AMATO-MARINARO, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979
  • BENEDETTI, Padova, Comm. alla riforma del diritto di famiglia, I, 1977
  • BERNARDI, La sostituzione fedecommissaria, Torino, Giur. sist. di dir. civ. e comm., 1983
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • TERZI, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, Padova, Succ. e Donaz., I, 1994

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