Permanenza dei rapporti attivi e passivi dell'erede verso il defunto (beneficio d'inventario)



Il n. 1 del II comma dell'art. 490 cod.civ. dispone che l'erede conservi verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, con l'eccezione di quelli che devono considerarsi estinti per effetto della morte.

Il significato e le conseguenze giuridiche del modo di disporre della norma non sono pacifiche. Secondo alcuni si verificherebbe comunque la confusione tra patrimonio del de cuius e patrimonio dell'erede. La controprova si rinverrebbe nel fatto che i creditori dell'erede ben possono soddisfare le proprie ragioni sui beni ereditari, ancorchè in esito al preventivo soddisfacimento dei creditori del de cuius e dei legatari (n.3 art.490 cod.civ.) nota1. In questo senso il beneficio d'inventario si sostanzia nella possibilità per l'erede di poter opporre agli altri creditori i diritti che egli vantava nei confronti del defunto senza che costoro possano sostenere l'intervenuta confusione. V'è anche chi parla dell'esistenza "di rapporti facenti capo al medesimo soggetto, pur relativamente a sfere patrimoniali distinte": si tratterebbe di operazione intesa a tenere differenziate le poste attive e passive allo scopo di consentire la liquidazione dell'asse nota2.

In ogni caso è opinione comune che l'erede beneficiato, nonostante la netta cesura tra patrimonio dell'erede e compendio ereditario, possa comunque essere considerato successore a titolo universale nota3. In primo luogo il medesimo è comunque tenuto a pagare le passività ereditarie (sia pure nei limiti riferiti), inoltre si giova dell'eventuale eccedenza dell'attivo ereditario, infine può sempre rinunziare al beneficio dell'inventario o decaderne, ripristinandosi la regola della responsabilità illimitata.

Cosa accade nell'ipotesi in cui Tizio, dopo aver accettato con beneficio di inventario l'eredità lasciatagli da Caio, muoia lasciando a propria volta erede Sempronio, il quale accetti puramente e semplicemente? La risposta è agevole: dal momento che l'erede succede nei rapporti attivi e passivi già facenti capo al de cuius, nel caso in cui nel patrimonio di quest'ultimo si rinvenga un'eredità accettata con beneficio di inventario, il regime giuridico al quale questo compendio è assoggettato non muta in relazione della successiva delazione (Cass.Civ. Sez. II, 9842/93 ).

Note

nota1

Così Cicu, L'obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948, p. 214.
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nota2

Cfr. Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.452. In questo modo potrebbe sostenersi la qualità di erede di colui che accetta con beneficio di inventario, senza ricadere nella risalente teorica della personificazione dell'eredità beneficiata. Deve parimenti escludersi l'impostazione di chi (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.277) fa riferimento ad una semplice causa di prelazione spettante ai creditori ereditari ovvero ai legatari sui beni dell'asse, stante la differenza tra gli effetti determinati dal beneficio d'inventario e quelli tipici delle garanzie reali (Prestipino, Delle successioni in generale (Artt. 456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.294).
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nota3

Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accetazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 65; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.120; Grosso e Burdese, cit., p.445. In giurisprudenza cfr. in questo senso Cass.Civ. Sez. II, 7695/92 .
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CICU, L'obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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