Secondo la definizione che emerge dalla lettura dell'art.
1803 cod.civ., il comodato ha ad oggetto cose mobili o immobili
nota1 . Stante l'obbligo restitutorio sancito dalla citata norma a carico del comodatario, l'oggetto del contratto non può che assumere le caratteristiche della
infungibilità e della
inconsumabilità. La restituzione deve infatti avvenire in relazione propriamente a quanto precedentemente consegnato al comodatario e non già con riferimento al
tantundem eiusdem generis (come avviene nel mutuo che, al contrario, ha ad oggetto beni fungibili che passano in proprietà al mutuatario).
Quando il comodato avesse ad oggetto beni consumabili o fungibili non si sfuggirebbe ad un'alternativa: o il contratto dovrebbe essere considerato nullo oppure da qualificarsi diversamente, come mutuo gratuito
nota2 . Ciò con l'eccezione del comodato
ad pompam o
ad obstentationem (che in fondo altro non è se non un modo di considerare convenzionalmente come inconsumabili ed infungibili beni naturalmente fungibili e consumabili). Si pensi al caso di scuola del prestito di un cesto contenente frutta che venga consegnato affinchè venga utilizzato al solo scopo di fare mostra di sé nel corso di una rappresentazione teatrale all'esito della quale sia recuperabile nella sua interezza
nota3 .
Si disputa circa l'ammissibilità di un comodato di servizi, di beni immateriali nonché riferito a diritti: le relative problematiche verranno esaminate partitamente.
Note
nota1
La norma fa riferimento al c.d. oggetto mediato, essendo l'oggetto immediato la prestazione dedotta in contratto, cioè l'attribuzione gratuita del godimento di una cosa determinata: cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.650.
top1nota2
Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1972, p.19.
top2nota3
Nel comodato ad pompam vel ostentationem le parti intendono attribuire al comodatario il bene non per la sua normale destinazione, ma per scopi od usi diversi (tipica l'ostentazione): Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p.33 e Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.712.
top3Bibliografia
- CARRESI, Il comodato, il mutuo, Torino, Trattato Vassalli, 1957
- GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999