Nozione e fondamento giuridico della prescrizione estintiva



La prescrizione estintiva, secondo il modo di disporre dell'art. 2934 cod.civ., produce l'estinzione del diritto soggettivo in esito alla condotta inerte del titolare di esso che non ne pratica l'esercizio per il tempo determinato dalla legge nota1.

La ratio dell'istituto viene comunemente indicata nella soddisfazione di esigenze di certezza giuridica nota2 .

E' stato opportunamente osservato nota3  che quando il titolare del diritto non ne fa uso, mantenendo l'inattività per un certo periodo di tempo, tende a crearsi una divergenza tra la situazione di fatto e la corrispondente situazione di diritto, ciò che può determinare conflitti e liti.

In questo senso la prescrizione produce un adeguamento del diritto al fatto e, mediatamente, una maggior certezza nelle vicende giuridiche. Quando un diritto soggettivo non viene esercitato si può ingenerare infatti nella collettività la convinzione che esso non esista o che sia stato abbandonato.

Per di più è evidente che, qualora si determinasse una controversia relativa all'esistenza o alle caratteristiche di un diritto afferente ad un rapporto sorto molto tempo addietro e mai esercitato, sarebbe notevolmente disagevole dar conto delle eventuali vicende costitutive o modificative di esso.

L'istituto della prescrizione è stato anche giustificato in relazione alla tutela preferenziale accordata a colui che vanti interessi opposti a quelli del titolare del diritto, il quale abbia omesso di esercitarlo nota4 .

Ciò vale, come vedremo, a giustificare l' imprescrittibilità di determinate situazioni soggettive nelle quali, al contrario, non si rinviene alcuno cui profitterebbe l'estinzione del diritto medesimo.

In questo senso la prescrizione si avvicina all'usucapione, la quale evidenzia un fenomeno di tipo inverso, acquisitivo, che tuttavia concerne unicamente i diritti reali. La prescrizione riguarda invece tanto diritti relativi quanto diritti reali. Sotto il vigore del codice del 1865, i due istituti erano trattati in modo unitario, non così in quello attuale, il quale ha comunque conservato un collegamento tra essi.

L'art. 1165 cod.civ. stabilisce, in materia di usucapione, che debbono osservarsi le regole generali sulla prescrizione e quelle relative al computo dei termini delle cause di sospensione e di interruzionenota5 .

Note

nota1

Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di dir.civ., vol.I, Genova, 1978, p.390.
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nota2

Cfr.Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.147. E' stato opportunamente sottolineato (Auricchio, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, p.40) che la finalità di garanzia della certezza del diritto deve essere collegata all'interesse privato del debitore.
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nota3

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.113.
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nota4

Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.882. Secondo taluno (Grasso, voce Prescrizione, in Enc.dir., vol.XXXV, p.57) dalla possibilità per il debitore di fare rinunzia alla prescrizione già maturata si trarrebbe una ulteriore conferma della funzione di tutela dell'interesse del soggetto pregiudicato dall'effetto estintivo proprio della prescrizione.
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nota5

Sottolineano come i due istituti siano oggetto di separata analisi nel nostro ordinamento Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., p.390.
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Bibliografia

  • AURICCHIO ALBERTO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GRASSO, Prescrizione, Enc.dir.
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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