Nozione di danno



Il termine "danno"nell'ambito della tematica risarcitoria è polisenso: ci si deve pertanto dare carico di un esame preliminare dei differenti significati di esso.
Sotto un primo profilo il danno viene in considerazione come evento lesivo, quale pregiudizio di un interesse rilevante per il diritto nota1. Si pensi, ad esempio, al caso di Tizio, che nel corso di operazioni di manutenzione, maldestramente percuote con una mazza una tubazione con la quale viene addotto dell'olio al pistone di una pressa. Il danno inteso come danno-evento consiste nella rottura della tubazione, nella perdita dell'olio che si sparge, negli eventuali dispositivi danneggiati dall'improvviso calo di pressione del liquido. Questo danno-evento ex se sarebbe suscettibile di risarcimento. Esso, in ipotesi, dovrebbe essere commisurato al prezzo della tubazione, dell'olio, della mano d'opera necessaria per il ripristino dell'impianto.
Si può dire che queste voci di danno esauriscano il pregiudizio risentito dal danneggiato? Non v'è chi non veda che, in concreto, esse, come sopra riportate, possono costituire la minor parte del danno subito: che cosa dire del fermo delle macchine e, conseguentemente, della produzione?
Si ipotizzi che, allo scopo di riparare il tubo danneggiato, sia stata fermata tutta la catena di montaggio per un'intera giornata. Questi esiti pregiudizievoli corrispondono al c.d. danno-conseguenze lesive, vale a dire il danno concepito come effetto economico negativo che comprende tutte le diminuzioni patrimoniali che si producono a carico del creditore nota2. Nella fattispecie esso comprende non semplicemente il costo della riparazione del tubo e dell'olio perduto, ma le ben più gravi perdite dell'intera produzione per tutto il tempo necessario alla riparazione, inteso come il ricavo, al netto dei costi delle materie prime comunque non impiegate nonché dell'energia (forza motrice) non consumata.
Il punto nodale della differenza tra danno-evento e danno-conseguenze consiste nel riferire ora all'uno ora all'altro il nesso di causalità tra condotta ed esito della stessa nonchè gli attributi "immediata e diretta" (riferito alle conseguenze negative risarcibili) di cui all'art. 1223 cod.civ. nota3.
Quest'ultima norma, istituendo un rapporto di causa-effetto tra l'inadempimento o il ritardo del debitore da un lato e la perdita e il mancato guadagno del creditore dall'altro, sembra legittimare in una qualche misura la riferita distinzione, evocando il concetto di danno-conseguenze. In realtà, come sarà posto in evidenza nel corso dell'esame del problema del nesso di causalità, nell'ambito del diritto civile non tanto risulta importante collegare una condotta ad un evento naturalisticamente inteso (ciò che invece importa nel diritto penale: cfr. il modo di disporre dell'art. 41 cod.pen.), quanto imputare al soggetto che agisce le conseguenze pregiudizievoli del proprio comportamento, intese come il danno procurato ad un altro soggetto (il creditore nel rapporto obbligatorio, il danneggiato nel caso di illecito extracontrattuale).
Da questo punto di vista, grande rilevanza possiede il problema del novero dei danni risarcibili: fino a che punto si può dire che le conseguenze negative debbano essere condotte all'evento lesivo?
Tizio non provvede a pagare entro il termine stabilito una somma di denaro a Caio, il quale non riesce a propria volta a far fronte ai propri impegni economici. Di conseguenza Caio si trova nella necessità di alienare la propria casa, trasferendosi in un luogo insalubre dove contrae una malattia che rende indispensabili costose cure mediche. E' forse possibile sostenere che Tizio debba risarcire il danno a Caio anche in relazione agli esborsi necessari per le cure? Occorrerà per lo meno che Tizio rimborsi a Caio la differenza tra il valore di mercato della casa ed il prezzo ricavato dalla frettolosa alienazione?
Ecco perché l'art. 1223 cod.civ., nell'evidente intento di porre un freno all'illimitata serie dei danni che possono comunque ricondursi eziologicamente alla condotta inadempiente del debitore, prescrive che essi devono comunque esserne una conseguenza immediata e diretta nota4.
E' evidente che la questione si fa ancor più spinosa in tema di c.d. danni futuri, da intendersi come conseguenze future di un danno attuale.
Quale fondamento di ogni criterio di determinazione del danno risarcibile si pone la regola del risarcimento del danno effettivo, vale a dire del pregiudizio economico inteso come differenza tra la situazione anteriore al danno e quella determinatasi successivamente ad esso. Giova da ultimo osservare che, nell'ambito dell'autonomia privata le parti hanno la possibilità di predeterminare forfettariamente l'ammontare del danno. La clausola penale, a tal fine prevista, va intesa in questo senso come agevolazione della posizione probatoria del danneggiato e non già come pena privata avente un contenuto economico superiore rispetto al danno.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.112. Il danno per essere tale deve rappresentare un evento pregiudizievole sicuro. Non sarebbe tale per l'acquirente la formalità ipotecaria, in sè e per sè considerata, iscritta anteriormente alla trascrizione di una vendita immobiliare non tempestivamente eseguita dal notaio (Cass. Civile, Sez. II, 11207/2000).
top1

nota2

Schlesinger, La ingiustizia del danno nell'illecito civile, in Jus, 1960, p.346.
top2

nota3

In particolare alcuni Autori (Gorla, Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze, in Riv.dir.comm., 1951, I,p.407) reputano di dover riferire il nesso di causalità al danno-conseguenze, mentre altri (Di Giovanni, in Rass.energia elettrica, 1986, p.892) affermano che il criterio causale avrebbe a che fare con il semplice fatto (c.d. danno-evento).
top3

nota4

Patti, voce Danno patrimoniale, in Dig.disc.priv., p.45.
top4

Bibliografia

  • DI GIOVANNI, Rass.energia elettrica, 1986
  • GORLA, Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze, Riv.dir.comm., I, 1951
  • PATTI, Danno patrimoniale, Torino, Dig.disc.priv.
  • SCHLESINGER, La ingiustizia del danno nell'illecito civle, Jus, 1960

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Nozione di danno"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti