Natura giuridica della vendita a prova



L'espressione adoperata dalla legge (cfr. l'art. 1521 cod.civ., secondo il quale "la vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva") sembrerebbe a prima vista ricondurre la figura al meccanismo di operatività della condizione nota1.

La presunzione di cui fa menzione la norma riguarda la natura sospensiva della condizione e viene ad operare in difetto di indicazioni pattizie. E' perciò palese che le parti possano diversamente disporre, stabilendo che gli effetti del contratto si producano immediatamente e che eventualmente si risolvano soltanto nell'ipotesi in cui l'accertamento delle caratteristiche della cosa si sia concluso negativamente nota2 .

Premesse queste cose, occorre sgombrare il campo da un equivoco: nonostante il riferito modo di disporre dell'art.1521 cod.civ., la vendita a prova non potrebbe, a rigore, essere considerata come un contratto sottoposto a condizione. La clausola condizionale infatti deduce un evento indefettibilmente qualificato da futurità ed incertezza (oggettiva). Nella vendita a prova, la cosa che ne costituisce l'oggetto (a meno che si tratti di un bene non ancora esistente) presenta già tutte le qualità da accertarsi. L'incertezza riguarda semplicemente l'accertamento di queste qualità da parte del compratore: sembrerebbe dunque più appropriato il riferimento al presupposto volontario di efficacia, che è costituito da quella circostanza soltanto soggettivamente incerta, in quanto cioè ignota alle parti, ma corrispondente ad un fatto in relazione al quale manca del tutto la futurità oggettiva nota3 .

La questione, a ben vedere, è poco più che nominalistica: infatti la legge ha comunque fatto riferimento alla condizione, come vedremo in sede di disamina della disciplina applicabile alla figura.

Note

nota1

Non è, invece, come pure è stato sostenuto (così Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.296), una vendita obbligatoria (o a trasferimento differito), perché non è sospeso solo l'effetto traslativo, ma l'intera efficacia del contratto; l'effetto traslativo, inoltre, verificatosi l'evento (vale a dire l'esito positivo della prova), ha effetto retroattivo, a differenza di quanto avviene per la vendita obbligatoria (analoghe considerazioni in Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.167 nota5).
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nota2

E' chiaro però che l'effetto proprio del patto ha luogo solo se esso è contenuto nel contratto, per cui un accordo successivo, che impegni le parti ad eseguire la prova, potrà avere solo l'effetto di modificare la responsabilità dei vizi o per mancanza di qualità (Carpino, La vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita a termine di titoli di credito, la vendita di eredità, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.309).
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nota3

In dottrina si è ravvisata una condicio in praeteritum relata, caratterizzata dalla incertezza soggettiva, nella quale l'evento futuro ed incerto sarebbe l'eliminazione della incertezza: cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.416 e Romano, La vendita. Il contratto estimatorio, in Tratt. dir.civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1960, p.123. Questa fattispecie viene configurata come una condizione impropria, in quanto l'esistenza del contratto è subordinata alla circostanza obiettivamente certa, anche se ignorata dalle parti al momento della stipulazione, che quel dato di fatto sussista.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt. dir.civ. Grosso Santoro-Passarelli, 1960
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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