La definizione di contratto che scaturisce dall'art.
1321 cod.civ. fa perno sull'accordo delle parti.
Il nodo problematico è costituito
dalla sostanza di questo accordo. Ad un apprezzamento del contratto inteso come
incontro della volontà, dell'intento delle parti che decide degli effetti del congegno negoziale (teoria soggettiva), si oppone una visione del contratto quale
autoregolamento di interessi. Secondo questa teorica le dichiarazioni sarebbero impegnative per i soggetti che le emettono a causa della rilevanza obiettiva, sociale, esteriore di esse. La vincolatività scaturirebbe dall'esteriorizzazione della volontà: essa rileverebbe in quanto destinata ad essere percepita ed intesa dai soggetti ai quali è rivolta (teoria oggettiva)
nota1 .
Il dibattito dottrinale che si è sviluppato su questi temi ha variamente influenzato il legislatore: saranno oggetto di analisi le concrete soluzioni adottate nel codice civile vigente in relazione al tema dei vizi della volontà (errore, violenza, dolo), dell'incapacità (legale e naturale) della parte, della simulazione, della riserva mentale.
Sono state elaborate alcune costruzioni dogmatiche idonee ad improntare di sé la disciplina di questi aspetti: tali la
teoria della volontà nota2, cui si contrappone la
teoria della dichiarazione nota3. Successivamente hanno avuto maggiore fortuna altre teoriche, quasi a temperamento delle estreme conseguenze cui conducevano sia la teoria della volontà, sia quella della dichiarazione: tali la
teoria della autoresponsabilità e quella dell'affidamento nota4.
Da ultimo la questione si è spostata all'apprezzamento del contenuto del contratto come il risultato di una determinazione non più soltanto rimessa alle parti nell'ambito dell'autonomia loro assicurata dall'ordinamento, bensì quale esito di una eterodeterminazione normativa che è parsa a qualcuno preludere ad un vero e proprio declino della volontà delle parti come motore dell'atto
nota5 .
Note
nota1
In realtà, sottolinea Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.5, si tratta di due diversi profili del concetto di contratto che tuttavia sono egualmente essenziali e correlati.
top1nota2
Sostenuta da Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p.4.
top2nota3
Teoria oggi prevalente e risalente a Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.XV, 2, 1960, p.201.
top3nota4
Sulle quali si veda Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.9.
top4nota5
Così Roppo, Il contratto, Bologna, 1977, p.78.
top5 Bibliografia
- ROPPO, Il contratto, Bologna, 1977
- SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970
- STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961