Morte di uno dei soci: scelta dei superstiti di sciogliere l'intera società




Venuto meno uno dei soci di una società semplice (ma la situazione è estensibile ad ogni società a base personale) gli altri possono, nell'ambito delle alternative poste dall'art. 2284 cod. civ. , decidere di sciogliere la compagine sociale . In tale eventualità agli eredi del socio defunto compete il diritto alla liquidazione della partecipazione sociale già facente capo all'ereditando. Nel corso della disamina che segue metteremo a fuoco l'oggetto e la consistenza di tale diritto, con speciale riferimento alla fase della liquidazione.

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