Modificazioni del rapporto e della relazione giuridica



La modificazione del rapporto evoca il mutamento dell'aspetto soggettivo, afferente ai titolari delle situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, che si svolgono nel rapporto, ovvero all'elemento oggettivo, quale termine di riferimento della situazione giuridica soggettiva che trova svolgimento nel rapportonota1.

La modificazione della relazione giuridica rappresenta un fenomeno difficile da cogliere nella propria individualità. Data la definizione di relazione come nesso intercorrente tra oggetto e soggetto, la cui misura consiste nella situazione giuridica soggettiva corrispondente ad un diritto reale, la modificazione di essa (a differenza di quanto accade per la vicenda costitutiva, in rapporto alla quale si pongono fattispecie estranee al tema del rapporto giuridico, quali gli acquisti a titolo originario) non può che ricadere nella più generale tematica del rapporto giuridico inteso come comprensivo di nessi ulteriori rispetto a quelli afferenti al rapporto obbligatorio. Per quanto attiene agli aspetti specifici della modificazione della relazione giuridica pertanto non si può che fare rinvio alla modificazione ed all'estinzione di ciascuna specie di diritto assoluto.

Le nozioni di acquisto a titolo derivativo (nelle due modalità derivativo-traslativo e derivativo-costitutivo) sono connesse al concetto di modificazione del rapportonota2.

Occorre preliminarmente specificare che per modificazione del rapporto si intende qualsiasi variazione attinente:

  1. all'elemento soggettivo attivo o passivo;
  2. all'elemento oggettivo (anche definibile come contenuto). Sgombriamo così il campo da una possibile obiezione: cioè che il variare di uno dei riferiti elementi impedisca di identificare il rapporto come quello precedente, dovendosi piuttosto parlare di nuovo rapporto. L'accoglimento di questa opinione implicherebbe la negazione del concetto stesso di modificabilità del rapporto, nozione che invece rinviene la propria indubbia utilità nel consentire la distinzione dei casi in cui si verifica la conservazione delle caratteristiche della situazione giuridica dedotta nell'ambito di un rapporto giuridico (nonostante la variazione di taluno degli elementi dello stesso: modificazione del rapporto), dai casi in cui questo effetto non si verificanota3.

In quest'ultima eventualità la variazione dell'elemento produce l'insorgenza di un nuovo rapporto diverso rispetto a quello originario e, conseguentemente, è dato di poter parlare di situazioni giuridiche soggettive differenti.

Non è detto, inoltre, che tutti i rapporti siano idonei a conoscere vicende modificative o che tali vicende possiedano eguale latitudine in dipendenza della differente consistenza delle situazioni giuridiche in essi dedotte. Esistono infatti situazioni giuridiche soggettive intrasmissibili, ovvero limitatamente trasmissibili. Le prime, proprio in quanto non trasmissibili, sono insuscettibili di formare oggetto di un rapporto giuridiconota4. Faremo a questo punto un breve quadro riepilogativo dei casi in cui non risulta possibile la variazione del rapporto giuridico, evocando nozioni oggetto di commento più articolato in altra occasione.

Prescindendo dalle potestà, per le quali l'intrasmissibilità è scontata ed è connessa alla funzionalizzazione del potere dato al titolare per il perseguimento di un interesse superiore e comunque non proprio, esistono ulteriori situazioni connotate da immodificabilità soggettiva.

Dal punto di vista attivo è possibile ricordare:

  1. i diritti personalissimi, inscindibilmente connessi al titolare. Es.: diritto al nome, alla riservatezza, all'integrità fisica. Essi si pongono, quanto alla struttura, come assoluti non vivendo nell'ambito di un rapporto giuridico;
  2. i diritti relativi non patrimoniali, legati allo status familiae;


  1. alcuni diritti patrimoniali, tanto assoluti quanto relativi:


  1. tali il diritto di uso e di abitazione, stante il modo di disporre della legge, la quale espressamente stabilisce questa limitazione;
  2. tali anche le posizioni di conduttore, affittuario, salvo patto contrario. A questo proposito occorre effettuare una precisazione: un conto è il divieto di modificare l'aspetto soggettivo (ad esempio in esito ad una cessione di contratto di locazione o di affitto), un altro è subaffittare o sublocare.
Il subcontratto si distingue, come si vedrà, dalla cessione del contratto, generando un rapporto ulteriore;

  1. i casi previsti dalle parti. Dal punto di vista passivo si possono ricordare:


  1. ancora i diritti relativi non patrimoniali, concernenti cioè lo status familiae;
  2. i casi previsti dall'autonomia privata, con efficacia limitata ai rapporti tra le parti (arg. ex art. 1379 cod.civ.). Svolte queste brevi osservazioni è possibile introdurre due categorie di modificazioni del rapporto: quelle soggettive e quelle oggettive nota5. In relazione al fenomeno dell'accrescimento è inoltre possibile tentare di introdurre un tertium genus: quello delle modificazioni miste, per tali intendendosi quelle che importano un parallelo mutamento dell'oggetto e del soggetto.

Il codice civile non conosce una disciplina generale delle vicende modificative del rapporto giuridico inteso in senso ampio. La legge analizza in maniera specifica le modificazioni del rapporto obbligatorio, alle quali si fa espresso rinvio per quanto non oggetto di esame.

Note

nota1

Stanzione, voce Rapporto giuridico, in Enc.giur.Treccani, p.17.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.76.
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nota3

Così anche Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.89.
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nota4

Analogamente Santoro-Passarelli, cit., p.91.
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nota5

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1959, p.219 e p.268.
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Bibliografia

  • STANZIONE, Rapporto giuridico, Enc.giur. Treccani


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