Modalità di conversione



Il principio della neutralità della conversione delle monete nazionali nell'unità comune euro avrebbe implicato l'invarianza del risultato di essa.

E' tuttavia inevitabile che si sia trattato concretamente di una neutralità imperfetta: la legge ha imposto infatti l'arrotondamento alla seconda cifra decimale a causa del frazionamento in centesimi.

Può essere definita una "neutralità allargata", che importa l'irrilevanza di uno scostamento oltre la soglia del secondo decimale della cifra oggetto della conversionenota1 .

Le regole generali volte a consentire l'introduzione dell'euro quale moneta unica degli stati membri partecipanti alla "terza fase" (decorrente dal giorno1 gennaio  2002, come previsto dal Trattato istitutivo della comunità europea, all'art. 109 J, paragrafo 4) dell'Unione Economica Monetaria, sono state emanate dal Consiglio dell'Unione Europea (Regolamento n. 1103/97 del Consiglio in data 17 giugno 1997, c.d. Regolamento I°, e Regolamento n. 974/98 del consiglio in data 3 maggio 1998, c.d Regolamento II°).

Il principio base della normativa era che l'integrazione monetaria tra i Paesi dovesse intervenire nella continuità dei preesistenti rapporti economici, con particolare riferimento al mantenimento del potere di acquisto della moneta.

I punti salienti che si evincono dalle disposizioni di cui sopra possono così compendiarsi:

  • a far tempo dal giorno 1/01/1999 l'unità monetaria degli Stati membri partecipanti all'Unione economica monetaria è l'euro (Reg. 974/98, art. 2 );
  • un euro è diviso in centesimi e sostituisce, al criterio di conversione irrevocabilmente fissato, la moneta nazionale (Reg. 974/98, art. 3 );
  • durante il periodo transitorio l'euro, oltre ad essere diviso in centesimi, è diviso nelle unità monetarie nazionali secondo i tassi di conversione (Reg. 974/98, art. 2 );
  • i riferimenti all'ecu (la precedente unità di conto europea) contenuti negli strumenti giuridici sono sostituiti da un riferimento all'euro, contrassegnato da un tasso di conversione alla pari (Reg. 1103/97, art. 2 );
  • i riferimenti all'unità monetaria nazionale sono sostituiti dal riferimento all'euro con tasso di conversione e arrotondamento previsto dal Reg. 1103/97   (Reg. 974/98, art. 14 ).
  • l'introduzione dell'euro non comporta alcuna modificazione dei termini contenuti negli strumenti giuridici, non può costituire causa di esonero dall'adempimento, non attribuisce ad una parte  né il diritto di modificare né quello estinguere unilateralmente lo strumento giuridico, pur facendosi salvi gli speciali accordi raggiunti in tal senso dalle parti (Reg. 1103/97, art. 3 ).

Note

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Mette in risalto questi aspetti Paolazzi, Euro: la nuova moneta europea, Milano, 1997. Tuttavia quando vengono in esame prodotti aventi prezzi unitari di importi specialmente modesti, al di sotto di un centesimo di Euro, è stabilito che l'arrotondamento debba intervenire al quinto decimale successivo alla virgola: si pensi alla vendita di chiodi, ciascuno dei quali abbia il costo unitario di una lira.
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Bibliografia

  • PAOLAZZI, Euro: la nuova moneta europea, Milano, 1997

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