In conseguenza del principio di
competenza, il corrispettivo per la vendita di beni dell’impresa,
ancorché non incassato, può aver già concorso a determinare il reddito d’impresa dell’esercizio del venditore.
Per l’ipotesi del mancato conseguimento del guadagno ovvero di obbligo di restituire il corrispettivo già incassato (ad esempio a causa della risoluzione del contratto di compravendita), a differenza delle altre categorie reddituali, il sistema prevede la possibilità di
imputare gli elementi passivi sopravvenuti (rispetto all’esercizio in cui è stato imputato il reddito), dando così luogo a
sopravvenienze passive (art. 101, comma 4, D.P.R. n. 917/1986). Si tratta di componenti passive
straordinarie di reddito, che comportano modifiche non preventivate e non dovute a fatti tipici ed ordinari derivanti da:
mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a *formare il reddito in precedenti esercizi;
- il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in esercizi precedenti;
- la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse dalle plusvalenze esenti ex art. 87, D.P.R. n. 917/1986.