Mancato avveramento dell'evento condizionale (testamento)



La condizione si può dire mancante ogniqualvolta l'evento non si è verificato ed è sicuro che più non potrà verificarsi.

Facendo definitivamente difetto l'evento dedotto sotto condizione sospensiva si produrrà l'altrettanto definitiva inutilità della disposizione (a titolo di erede o di legato). L'eredità sarà devoluta ai chiamati ulteriori (sostituiti, coeredi con diritto di accrescimento, eredi legittimi). Nell'ipotesi in cui invece manchi l'evento contemplato nella condizione risolutiva si avrà il definitivo consolidamento della disposizione condizionata: l'erede potrà dirsi definitivamente tale, come anche il legatarionota1.

Note

nota1

Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.756.
top1

Bibliografia

  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Mancato avveramento dell'evento condizionale (testamento)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti