M.A.1 - Art. 2522, III comma, cc


Massima

1° pubbl. 9/04

La disposizione del terzo comma dell’art. 2522 cod. civ. deve essere interpretata nel senso che una cooperativa che al momento della sua costituzione aveva un numero di soci pari o superiore a nove non si scioglie se successivamente il numero di soci diventi inferiore a detta entità qualora abbia adottato, prima della riduzione, le norme della s.r.l. ed abbia quali soci solo persone fisiche.

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