Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 51


MONITORAGGIO E BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE - ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE (Rubrica così sostituita dall'art. 30, comma 1, L.R. 27 luglio 2005, n. 14)

1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e pianificazione, la Regione promuove, d'intesa con le province, il monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. A tal fine le province provvedono alla raccolta e gestione degli archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione.
3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle province ai fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale.
3-bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, è istituito l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la denominazione di "Planning Center".
(Comma aggiunto dall'art. 30, comma 2, L.R. 27 luglio 2005, n. 14)
3-ter. [Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della pianificazione, previsto al comma 3-bis, la Regione, quale ente partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle medesime finalità stabilite dal comma 3-bis medesimo. Per far fronte alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale della pianificazione è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica].
(Comma aggiunto dall'art. 30, comma 2, L.R. 27 luglio 2005, n. 14, poi abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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