Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 40-quinquies


PROCEDIMENTO

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l’elaborazione e l’approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all’articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta regionale può stipulare un accordo preliminare con il Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzato alla individuazione dei contenuti del piano paesaggistico da elaborare congiuntamente e alla definizione dei tempi e delle modalità di redazione dello stesso.
3. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo comunica all’Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta l’Assemblea legislativa si esprime attraverso l’approvazione di un ordine del giorno. Successivamente, il Presidente della Regione, per l’esame congiunto del documento preliminare, convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell’articolo 14, chiamando a parteciparvi, ai sensi dello stesso articolo 14, comma 3, le Province, le Autorità di bacino e gli Enti di gestione delle aree naturali protette, nonché gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro il termine perentorio di durata della conferenza di pianificazione, l’Osservatorio per la qualità del paesaggio pone in essere le eventuali forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e loro associazioni stabilite dalla Giunta regionale con l’atto di approvazione del documento preliminare e predispone la sintesi dei pareri, delle proposte e delle osservazioni avanzate.
4. A seguito della conclusione della fase della conferenza di pianificazione, l’Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali. Copia del piano adottato è trasmesso agli Enti indicati al comma 3.
5. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell’Assemblea legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta adozione. L’avviso contiene l’indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L’avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. In sede di elaborazione delle varianti al PTPR e dell’adeguamento dello stesso ai sensi dell’articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta stipula l’accordo di cui all’articolo 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la condivisione dei contenuti riferiti ai beni paesaggistici e per la definizione del termine di approvazione dell’adeguamento stesso.
8. L’Assemblea legislativa, entro la scadenza del termine di cui al comma 7, decide sulle osservazioni e approva il piano. Ai fini della predisposizione della proposta di atto deliberativo, la Giunta regionale acquisisce la valutazione ambientale dell’autorità individuata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
9. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta approvazione del piano. Dell’approvazione è data altresì notizia, a cura dell’Amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del comma 9.
(Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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