Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 40-decies


COMPITI DEI COMUNI

1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, i Comuni, attraverso i PSC, provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni dei PTPR e perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica da questo individuati. I PSC, in ragione del maggior livello di dettaglio dei propri elaborati cartografici, possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dal PTPR e dal PTCP, fino a portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell’ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale. I Consigli comunali possono delegare le medesime funzioni amministrative alle Unioni di comuni, costituite anche ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto nell’esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al Comune o all’Unione di Comuni un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione assume i provvedimenti necessari per il compimento dell’atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.
4. Nel caso di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali o statali da parte di un Comune o di una Unione di comuni, la Giunta regionale può, previa formale diffida, apportare le eventuali necessarie modifiche all’assetto delle funzioni delegate.
(Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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