Legge regionale del 1985 numero 52 art. 3


1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.
2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al precedente comma, la Regione concede contributi ai Comuni che attuano un programma di ricerche documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge.
3. Le domande dei Comuni, rivolte ad ottenere i contributi, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.
4. La Giunta Regionale delibera il piano di riparto fra i Comuni richiedenti.
5. La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della effettiva collaborazione prestata.

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