Legge del 2018 numero 4 art. 4

PROVVISIONALE

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata».
2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2018 numero 4 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti