Legge del 2018 numero 145 art. 1 - commi da 101 a 200


101. Per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
102. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.
103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».
104. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma.
105. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
106. Per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.
107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
108. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.
110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».
113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.
114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
115. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al settore di spesa delle « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione », ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.
117. Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, è attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitare nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 116, ove ritenuti congrui.
118. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altra società veicolo eventualmente costituita a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.
119. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.
120. Per le finalità di cui ai commi da 116 a 119, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 899, le parole: « per almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche »;
b) al comma 900, le parole: « il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti: « la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo ».
121. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 28 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 », per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato « Italia Venture III », già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 116 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'informativa al CIPE.
122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
123. Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.
124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.
125. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteorologici marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della regione Liguria in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici.
126. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 875 entro il termine del 15 marzo 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il 31 marzo 2019 ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché i contributi di cui al comma 107. In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 15 aprile 2019.
(Comma così modificato dall’ art. 11-bis, comma 10, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12)
127. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e infrastrutture di aree industriali dismesse » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico ».
128. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.
129. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della « Società Dante Alighieri ».
130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».
131. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
132. All'onere derivante dal comma 131, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
133. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(Comma modificato dall’ art. 49, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 66, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020)
135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
(Lettera così modificata dall’ art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
(Lettera aggiunta dall’ art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
(Lettera aggiunta dall’ art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
c-quater) infrastrutture sociali;
(Lettera aggiunta dall’ art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
(Lettera aggiunta dall’ art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.
138. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».
139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.
142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
(Comma così modificato dall’ art. 48, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».
147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.
148. Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 139, con oneri posti a carico del medesimo fondo.
149. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
(Comma così modificato dall’ art. 11, comma 2-ter, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12)
150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
(Alinea così modificato dall’ art. 11, comma 2-ter, lett. b), n. 1), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12)
a) quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
(Lettera così modificata dall’ art. 11, comma 2-ter, lett. b), n. 2), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12)
b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » nell'ambito della missione « Soccorso civile ». E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
c) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.
152. Il fondo di cui al primo periodo del comma 149 può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
153. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;
b) al comma 517:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche »;
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »;
c) dopo il comma 523 è inserito il seguente:
« 523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516 »;
d) al comma 525:
1) al primo periodo, le parole: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e » sono sostituite dalle seguenti: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, »;
2) al secondo periodo, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un commissario ad acta » sono sostituite dalle seguenti: « nomina Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell'Autorità di distretto di riferimento »;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Segretario generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare »;
4) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;
5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».
154. Per la medesima finalità di cui al comma 153, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».
155. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione « invasi ».
156. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
157. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
158. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
159. Al credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
160. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
161. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.
166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106.
171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, dopo le parole: « ammessi al cofinanziamento comunitario » sono inserite le seguenti: « e ai contratti di partenariato pubblico privato », il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente », il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni » e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali »;
b) al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime regioni »;
c) il comma 56 è sostituito dal seguente:
« 56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici »;
d) il comma 56-bis è abrogato;
e) al comma 57, le parole: « con deliberazione del consiglio di amministrazione, » sono soppresse.
172. L'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
173. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.
174. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Finanziamento della progettazione »;
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati;
c) al comma 5, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo », dopo le parole: « dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inserite le seguenti: « esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato », e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse ».
175. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.
176. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
177. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 176, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
178. Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 180, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
180. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
181. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
182. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Struttura di cui al comma 162, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.
183. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 179 a 182 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.
185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.
187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
189. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.
190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.
193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
(Comma così sostituito dall’ art. 1-bis, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12)
194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185.
195. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
196. All'esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
197. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
199. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
200. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2018 numero 145 art. 1 - commi da 101 a 200"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti