Legge del 2017 numero 161 art. 38

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29, comma 1, e 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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