Legge del 2017 numero 161 art. 18

DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Liberazione degli immobili e delle aziende). - 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare».
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».
3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».
4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;
b) al comma 3:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;
2) alla lettera c):
2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;
2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;
2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'ente»;
2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;
2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti parco nazionali e regionali»;
2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;
2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;
2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione»;
d) al comma 8, lettera a):
1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;
e) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;
f) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;
g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

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