Legge del 2017 numero 161 art. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
4. Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

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