Legge del 2017 numero 161 art. 34

DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELL'AMBITO DELLE IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'in-termediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;
b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;
d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.
4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2017 numero 161 art. 34"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti