Legge del 2017 numero 161 art. 21

ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».
2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:
«5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.
5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».
3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;
c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.
9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;
d) il comma 10 è abrogato.
4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;
c) il comma 5 è abrogato.
5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;
c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

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