Legge del 2016 numero 232 art. 1 - commi da 201 a 300



201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:
a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);
b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;
h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.
205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato;
b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»;
2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
d) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;
b-ter) entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018».
207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro».
211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «ulteriori 35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741 soggetti».
214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;
b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.
216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo.
217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
218. I benefìci di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.
219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.
220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo si provvede altresì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.
221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a 219 del presente articolo, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.
225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;
b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede:
a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.
233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.
234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operatività delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 235. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al primo periodo del presente comma. L'operatività della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:
a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;
b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;
d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:
«Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center). -1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.
2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;
c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea.
5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center.
7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro».
244. Al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS è istituito il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).
245. Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.
248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247 del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.
250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.
253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.
255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).
257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:
a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;
b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.
260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.
262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.
263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati.
264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 del presente articolo.
265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.
267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
270. La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.
272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.
273. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.
274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità».
275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.
276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;
b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;
c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.
277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, lettera a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 273 a 289.
278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.
279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.
280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282.
281. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.
282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:
a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;
b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.
283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.
284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.
285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.
288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità dei commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.
289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione.
291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 291 del presente articolo.
293. Per le finalità dei commi da 290 a 292 del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.
294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo le parole: «nonché a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,».
295. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
(Comma così modificato dall’ art. 22-bis, comma 6, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)
296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.
297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.
298. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro. L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.
(Comma così modificato dall’ art. 22-bis, comma 6, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)
299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.
300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:
a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;
b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;
c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

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