Legge del 2014 numero 190 art. 1 - commi da 501 a 600




501. Al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio».
502. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.
504. All'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «all'anno immediatamente successivo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno immediatamente successivo» e le parole: «5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
505. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale,» sono soppresse.
506. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011».
507. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15,»;
b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014».
508. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3».
509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.».
510. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 luglio di ogni anno e» è inserita la seguente: «deliberano»;
b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
511. A decorrere dall’anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.
512. Le disposizioni recate dai commi da 513 a 523, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
513. Il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, previsto all'articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di euro annui dal 2011 al 2017, è sostituito da un contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico pari a 370 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a 260 milioni di euro, per l'anno 2015, e a 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
514. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al netto del credito vantato dalla regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), del medesimo articolo 1, è rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro nel 2016 e 350 milioni di euro nel 2017. I predetti pagamenti sono effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro la data prevista dall'Accordo di cui al comma 512.
515. Il contributo in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni di euro nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio 2016 e 270 milioni di euro nell'esercizio 2017. Il predetto contributo è finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico.
516. In caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini indicati al comma 514, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate dalla regione per il tramite della Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate.
517. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 di cui al comma 512, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2017. Gli obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati a seguito dell’aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del Patto della salute. Dagli stessi sono escluse le spese previste dall'Accordo di cui al comma 512. I predetti obiettivi per gli anni dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato.
518. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli-Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
519. Gli obiettivi degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale secondo le modalità stabilite nell'Accordo di cui al comma 512. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni anno l'importo dell'obiettivo determinato. Tale importo può essere aggiornato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi fissati per gli enti locali del territorio nazionale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli-Venezia Giulia entro trenta giorni dall'approvazione della normativa statale che prevede le modifiche alla normativa sul patto di stabilità interno, l'obiettivo rideterminato.
520. Gli obiettivi di cui al comma 517 sono comprensivi del contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 400 e 401.
521. Agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno previste dalle disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in termini di tetto di spesa, sono, altresì, escluse dal patto di stabilità interno le somme restituite dagli enti locali alla regione.
522. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione Friuli-Venezia Giulia e dei relativi enti locali per far fronte alle esigenze di finanza pubblica.
523. Gli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 515, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano compensazione per pari importo a valere sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
524. La regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 361, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.
526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.
527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 526 del presente articolo.
528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo.
529. L'importo di cui al comma 528 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma.
531. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.
532. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
533. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
534. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
535. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
536. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».
537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.
538. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dai commi 505, 506 e 507 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;
2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo»;
b) al comma 16, alinea:
1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse.
539. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».
540. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 755, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
541. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
542. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
543. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
544. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
545. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».
546. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014».
547. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.
548. All'articolo 46-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La società Expo 2015 s.p.a. può altresì richiedere a Consip spa, nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si può anche avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
549. Dopo il comma 12-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:
«12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., è rilasciato da CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine è sospeso in caso di richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte».
550. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, è abrogato.
551. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
b) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».
552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
553. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.
554. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
555. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del presente articolo.
556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.
557. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie».
558. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA».
559. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi»;
c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34»;
d) all'ultimo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».
560. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti:
a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»;
b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»;
c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;
d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»,
confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard, fermo restando per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica il criterio già adottato di riparto in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
561. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi:
a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro;
b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro;
c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro,
sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.
562. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;
b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
563. Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
564. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».
565. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.
566. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
567. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:
«7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso».
568. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 567 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
569. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;
b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:
«84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».
[570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.]
(Comma abrogato dall’art. 1, comma 396, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
571. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale»;
b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».
572. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
«81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».
573. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
574. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».
575. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 574, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
576. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
577. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 576, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
578. Il commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 576 del presente articolo.
579. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
580. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578.
581. Al commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
582. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.
4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.
583. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».
584. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».
585. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».
586. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.
587. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:
a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;
b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presìdi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici».
588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l’Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.
589. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell’autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, è presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo nella Gazzetta Ufficiale, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.
591. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d’intesa con l’AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.
592. Dall'attuazione del comma 591 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
593. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.
594. Le somme del fondo di cui al comma 593 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
595. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto».
596. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi.
597. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 593, lettera b).
598. Agli oneri derivanti dal comma 593, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.
600. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.

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