Legge del 2014 numero 161 art. 33


CAPO VII Disposizioni finanziarie (CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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