Legge del 2014 numero 161 art. 31


MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA APPLICATA ALLA PESCA

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

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